Le medie imprese devono stipulare un’assicurazione entro il 1° ottobre 2025, mentre per alcune piccole e microimprese* la scadenza è fissata al 31 marzo 2026. Le grandi imprese sono esentate da questa proroga, ma beneficiano di un periodo di grazia di 90 giorni. Durante tale periodo, non saranno soggette a sanzioni amministrative né a svantaggi in termini di aiuti pubblici in caso di calamità.
L’obbligo assicurativo si applica a tutte le imprese – indipendentemente dalle dimensioni o dal settore – con sede legale in Italia (e alle società estere con succursale in Italia) iscritte al Registro delle Imprese. Sono soggette alla normativa anche le cooperative e le società di liberi professionisti. Le imprese agricole sono esentate da tale obbligo.
Questa misura mira a garantire che le imprese siano meglio preparate ad affrontare i crescenti rischi derivanti dalle calamità naturali e possano mitigare al meglio le perdite finanziarie in caso di danni.
Quali beni devono essere assicurati?
Le aziende devono stipulare un’assicurazione che copra i danni diretti ai propri beni aziendali, tra cui:
Terreni
Edifici, inclusi elementi strutturali, impianti idrici ed elettrici, ascensori, montacarichi,
Recinzioni, sistemi fognari
Macchinari e attrezzature, inclusi macchinari elettronici e a controllo numerico (CNC)
Attrezzature industriali e commerciali
Quali sono le conseguenze della mancanza di copertura assicurativa?
Non sono previste sanzioni amministrative dirette per l’inadempimento dell’obbligo assicurativo. Tuttavia, le aziende inadempienti rischiano di essere escluse dai finanziamenti pubblici, dai sussidi economici e dagli aiuti finanziari. Inoltre, le aziende non assicurate corrono il rischio di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e di non ricevere alcun sostegno governativo in caso di calamità naturali.
Cosa bisogna fare?
Verifica se la tua attività è soggetta all’assicurazione obbligatoria e quali beni devono essere assicurati. Contatta il nostro consulente assicurativo presso le sedi SVD di Merano o Silandro per trovare la soluzione assicurativa più adatta o per adeguare i contratti esistenti.
*Nello specifico, i seguenti settori sono interessati da una proroga di 3 mesi (dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026):
Attività di pesca e acquacoltura;
Attività di ristorazione (inclusi alcolici, latticini e prodotti dolciari vari) come definite dall’articolo 5 della legge del 25 agosto 1991: ristoranti, trattorie, snack bar, pizzerie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e attività simili. Sono inclusi anche gli esercizi in cui il servizio è combinato con attività di intrattenimento e svago: discoteche, sale giochi, locali notturni, stabilimenti balneari e attività simili;
Strutture ricettive: hotel, motel, appartamenti per vacanze, bed and breakfast, centri benessere, affitto di camere, case vacanza, alloggi ammobiliati per turisti, ostelli della gioventù, strutture ricettive in esercizi di ristorazione o agriturismi, pensioni per turisti, camere per ospiti in istituzioni religiose, centri studi, associazioni professionali o associazioni senza scopo di lucro per l’alloggio, rifugi di montagna, villaggi turistici, campeggi, campeggi agrituristici, strutture a supporto del campeggio mobile (piazzole per camper).
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